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Domanda NASpI e malattia: se cessazione in mutua servirà il certificato medico

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Dal 1° marzo 2025 per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia ( NASpI e malattia ), al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto Ente.

Inps ha reso noto che

  • devono essere allegati a cura del richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda
  • o anche successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.

Ricordiamo che per accedere alla NASpI, la domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza della prestazione a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile dall’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

A ciò, si aggiunga che, in caso di evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.

L’Inps, per rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione delle domande, fa presente che dal 1° marzo 2025 per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto Ente.

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