Legge di bilancio 2025 è intervenuta in maniera ampia sulle criptovalute e sulle cripto-attività.
Il regime di imposizione di criptovalute e cripto-attività secondo la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) prevede l’eliminazione dal 2025 della franchigia di 2.000,00 euro di plusvalenze prodotte.
La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Con l’eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze.
La tassazione delle criptovalute era stata regolamentata con primo anno di applicazione nell’anno fiscale 2023, inserendo nel TUIR il nuovo articolo 67 comma 1 lettera c-sexies, il quale prevedeva l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sulle “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”. Sotto la soglia di 2.000 euro, dunque, le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito.
Ebbene, la Legge di bilancio per l’anno 2025 prevede:
- per l’anno fiscale 2025 l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sui redditi diversi derivanti dall’alienazione di cripto-attività, senza alcuna soglia di non imponibilità;
- a partire dal 1° gennaio 2026, l’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 26% al 33%.
Alla luce dei fatti, l’eliminazione della soglia di non imponibilità comporterà la tassazione anche delle plusvalenze di modesto importo, detenute da coloro che non possiedono una effettiva e sostanziale finalità speculativa. Per tale ragione, la questione avrà riflessi pratici dal periodo d’imposta 2025, poiché potrebbe portare a nuovi obblighi dichiarativi.
Molti dipendenti che presentano il solo mod.730 sarebbero obbligati a presentare il modello Redditi PF con il solo Frontespizio e il quadro RT.
Inoltre, per evitare la duplicazione degli obblighi, si dovrà procedere all’adeguamento del modello 730, per la possibilità di inserirvi i dati delle plusvalenze.
Questione minori: sui conti correnti dei figli minori a carico i genitori hanno l’usufrutto legale a norma dell’art. 4 del TUIR. Sono molti infatti minori che effettuano transazioni su cripto-attività: dal 1° gennaio sono potenzialmente rientranti nell’ambito applicativo della norma e soggetti a tassazione se hanno generato plusvalenze imponibili.
Gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia. Il tema era già stato oggetto di dibattito negli anni precedenti, ma sarà amplificato dal 2025, in quanto alle violazioni sul monitoraggio possono aggiungersi quelle reddituali, per effetto delle operazioni in precedenza esenti in quanto sotto soglia e ora invece soggette a tassazione.
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