Pensione di vecchiaia anche per le lavoratrici con quattro o più figli Il disegno di legge di bilancio 2025, ha intrapreso il suo percorso d’approvazione in Parlamento con l’esame alla Camera.
La prima sezione del provvedimento, individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime, includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni d’entrate e di spese. Al Titolo V del disegno di legge di bilancio 2025, s’introducono misure in materia di lavoro, previdenza sociale e famiglia. Al Capo I del provvedimento, si adottano alcune misure in materia di previdenza sociale che prevedono, tra l’altro, un incremento transitorio delle pensioni minime, nonché l’accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli. Incremento transitorio delle pensioni minime – Le misure introdotte dal Ddl in esame prevedono, tra l’altro, per i trattamenti pensionistici, in via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi, un incremento transitorio – con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026 – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. La relazione tecnica allegata al disegno di legge, quantifica l’onere finanziario derivante dalla sopra citata disposizione, in 290 milioni di euro per l’anno 2025 ed in 175 milioni per l’anno 2026. Gli incrementi transitori in questione, sono posti in termini identici a quelli (anch’essi transitori) previsti per gli anni 2023 e 2024, fatte salve le diverse percentuali e fermo restando il principio che la base di calcolo è determinata al netto degli incrementi riconosciuti (in via temporanea) per i singoli anni precedenti. Sul punto, occorre ricordare che le percentuali degli incrementi transitori in oggetto, sono state pari a 1,5 punti per l’anno 2023, ovvero a 6,4 punti per i soggetti d’età pari o superiore a 75 anni, nonché a 2,7 punti per l’anno 2024. Gli incrementi transitori in commento non concernono i trattamenti di natura assistenziale. È, altresì, specificato nelle disposizioni in esame, che i medesimi incrementi si applicano su tutte le mensilità dell’anno a cui si riferiscono, ivi compresa la tredicesima mensilità, mentre, non si applicano sulla cosiddetta quattordicesima (eventualmente spettante). Nell’ambito delle norme transitorie in commento, il trattamento minimo del regime generale INPS che si prende in considerazione è quello spettante per l’anno di riferimento (cioè, per l’anno d’applicazione dell’incremento transitorio). Per i casi in cui il valore del complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto sia di poco superiore al minimo, l’incremento transitorio in esame si applica fino a concorrenza dell’importo costituito dall’applicazione dell’incremento medesimo sul suddetto minimo. Gli incrementi temporanei rientrano nel reddito imponibile (al fine dell’applicazione delle imposte sui redditi). La disposizione contenuta nella Manovra 2025 specifica, altresì, che i nuovi incrementi temporanei vengono previsti a completamento di quelli (anch’essi temporanei) intesi a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell’avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate. Pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli – Un’altra novità contenuta nel disegno di legge di bilancio 2025, è rappresentata dalla disposizione che eleva il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio. Il beneficio di riduzione oggetto della summenzionata disposizione, concerne il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni. Il beneficio riguarda esclusivamente le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale; in tale ambito, sono compresi i soggetti privi d’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e quelli che abbiano optato per il suddetto sistema. La novella apportata dalla norma contenuta in Manovra, eleva da dodici a sedici mesi il limite massimo della riduzione, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi; l’effetto della modifica apportata concerne, dunque, le lavoratrici con quattro o più figli. Si ricorda che, il beneficio in esame, prescinde dall’assenza dal lavoro per i periodi in oggetto. Infine, occorre specificare che la novella in commento, non modifica la misura del beneficio alternativo alla suddetta riduzione, in base al quale la lavoratrice madre può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore, relativo all’età d’accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.