Dal primo maggio 2014 la prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, NASpI, garantisce un ammortizzatore sociale nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro.
DESTINATARI E REQUISITI
Sono destinatari
• operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
• operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
• piccoli coloni;
• compartecipanti familiari;
• piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Ulteriori requisiti sono:
• devono risultare in possesso, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, di almeno 13 settimane di contribuzione;
• possono dimostrare di aver lavorato regolarmente per almeno 30 giornate, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione:
• può essere presentata solo a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e non oltre 68 giorni dal termine
CALCOLO
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33:
- se nell’anno precedente la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, importo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75% della retribuzione;
- se la retribuzione è superiore a 1.195 euro mensili, la NASpI sarà pari al 75% + il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
La NASpI non può superare l’importo massimo di 1.300 euro mensili nel 2015 (importo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT).
DURATA
La NASpI viene erogata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini della durata, non sono considerati i periodi contributivi che hanno già garantito l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L’indennità viene ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
DOMANDA
Coloro che sono in possesso dei requisiti suddetti devono inviare la domanda all’INPS in via telematica per il tramite del Patronato, entro il termine di decadenza pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASpI sarà erogata a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
DECORRENZA
La NASpI è condizionata:
- alla permanenza dello stato di disoccupazione;
- alla partecipazione costante e regolare alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
Le sanzioni previste in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva verranno decise con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo che disciplina NASpI.
La NASpI inoltre decade nei casi seguenti:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione all’INPS;
- inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione all’INPS;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI.
COMPATIBILITÀ CON LAVORO SUBORDINATO E/O AUTONOMO
La Naspi è compatibile
- nel caso di lavoro subordinato: se il reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso da imposizione la prestazione decade, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi, caso in cui la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. Se il reddito è inferiore, la prestazione resta in vigore, a condizione che il lavoratore comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto
- nel caso di lavoro autonomo: se il reddito che ne deriva è inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI sarà ridotta all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
DOCUMENTI NECESSARI
- Documento di identità e tessera sanitaria del richiedente
- Se straniero permesso di soggiorno
- Estratto conto lavorativo CPI (facoltativo ma consigliato)
- Contratto di lavoro o busta paga
- Lettera di licenziamento (eventuale)
- IBAN per accredito
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