L’INPS ha recentemente pubblicato la Circolare n. 23/2025, che introduce significative novità riguardanti la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno in corso.
Gli importi sono adeguati al tasso di rivalutazione provvisorio dello 0,8% che ha reso note le percentuali di variazione per la perequazione automatica delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La rivalutazione viene attribuita annualmente sulla base del cumulo perequativo di dicembre dell’anno precedente, considerando tutte le pensioni in essere presso INPS e altri enti del Casellario Centrale delle Pensioni, salvo le esclusioni previste dalla normativa vigente (art. 34, legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Indice di rivalutazione definitivo per il 2024
La percentuale di variazione definitiva per l’anno 2023 è pari a +5,4% con decorrenza 1° gennaio 2024, senza necessità di conguagli per il 2024.
Indice di rivalutazione provvisorio per il 2025
L’indice provvisorio per il 2025 è fissato a +0,8% dal 1° gennaio 2025, con eventuale conguaglio l’anno successivo. La perequazione sarà applicata secondo le seguenti fasce:
- 100% per trattamenti fino a 4 volte il minimo INPS;
- 90% per trattamenti compresi tra 4 e 5 volte il minimo;
- 75% per trattamenti superiori a 5 volte il minimo.
Le pensioni dei residenti all’estero non beneficeranno della rivalutazione se superiori al trattamento minimo INPS.
Supervalutazione delle pensioni minime
L’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al minimo è prorogato fino al 2026:
- +2,2% per il 2025;
- +1,3% per il 2026.
In questo modo, considerando il trattamento minimo 2025, pari a 603,40 euro al mese, con la “supervalutazione” l’importo dell’adeguamento è pari a 616,67 euro mensili.
Trattamento minimo
Abbiamo osservato che il trattamento minimo del 2025 ammonta, al netto delle supervalutazioni, a 603,40 euro mensili. I limiti di reddito risultano i seguenti: 7.844,20 euro:
- limite di reddito personale da non superare per il diritto integrale al trattamento minimo;
- 15.688,40 euro: limite di reddito personale da non superare per il diritto all’integrazione parziale al minimo;
- 23.532,60 euro: limite di reddito coniugale (proprio e del coniuge) da non superare per il diritto integrale al trattamento minimo;
- 31.376,80 euro: limite di reddito coniugale da non superare per il diritto all’integrazione parziale al minimo;
Per i coniugati, l’integrazione al minimo non spetta comunque, se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 15.688,40 (2 volte il minimo annuo).
Tetto massimo per la pensione anticipata contributiva a 64 anni e per la Quota 103
Conseguentemente all’aumento del trattamento minimo, il tetto pari a 5 volte il trattamento minimo, applicato ai pensionati di età inferiore ai 67 anni (attuale requisito per la vecchiaia ordinaria di cui all’art. 24 co. 6 DL 201/2011) beneficiari della pensione anticipata contributiva e della Quota 103 (solo per coloro che hanno maturato i requisiti della Quota 103 entro il 2023) è pari a 3.017 euro mensili. Il tetto pari a 4 volte il trattamento minimo, applicato ai pensionati di età inferiore ai 67 anni beneficiari della Quota 103 (solo per coloro che hanno maturato i requisiti della Quota 103 nel 2024 o 2025) è pari a 2.413,60 euro.
Limiti di reddito per la reversibilità
A causa dell’aumento del trattamento minimo, aumentano i limiti di reddito relativi ai tagli delle pensioni ai superstiti per il 2025:
- se il reddito risulta non superiore a 3 volte il trattamento minimo, la reversibilità non è tagliata; il limite è pari per il 2025 a 23.532,60 euro;
- se il reddito risulta superiore a 3 volte il trattamento minimo ma inferiore a 4 volte il minimo, la reversibilità è tagliata del 25%; il limite di 4 volte il minimo è pari per il 2025 a 31.376,80 euro;
- se il reddito risulta superiore a 4 volte il trattamento minimo ma inferiore a 5 volte il minimo, la reversibilità è tagliata del 40%;
- il limite di 5 volte il minimo è pari per il 2025 a 39,221,00 euro; se il reddito risulta superiore a 5 volte il trattamento minimo, quindi a 39.221 euro, la reversibilità è tagliata del 50%.
Per i beneficiari di pensioni ai superstiti che sono studenti universitari, il limite di reddito da lavoro annuo cumulabile con la pensione è pari a 10.197,46 euro, pari al trattamento minimo annuo maggiorato del 30% (circ. Inps 185/2015).
Limiti di reddito per l’assegno ordinario di invalidità
A causa dell’aumento del trattamento minimo, aumentano i limiti di reddito relativi ai tagli dell’assegno ordinario d’invalidità per il 2025:
- se il reddito risulta non superiore a 4 volte il minimo, ossia a 31.376,80 euro, l’assegno non è ridotto;
- se il reddito risulta superiore a 4 volte il trattamento minimo, ma inferiore a 5 volte il minimo, l’assegno è tagliato del 25%; il limite di 5 volte il minimo è pari per il 2025 a 39,221,00 euro;
- se il reddito risulta superiore a 5 volte il trattamento minimo, quindi a 39.221 euro, l’assegno è ridotto del 50%.
Si ricorda che è prevista una ulteriore trattenuta per chi ha meno di 40 anni di contributi. In questo caso, la riduzione sarà pari:
- in presenza di lavoro dipendente, al 50% della quota di assegno che eccede il trattamento minimo e comunque entro l’importo dei redditi da lavoro percepiti;
- in presenza di lavoro autonomo, al 30% della quota che eccede il trattamento minimo ma non potrà essere superiore al 30% del reddito prodotto.
Rivalutazione delle prestazioni assistenziali
L’indice di rivalutazione si applica anche alle prestazioni assistenziali, con limiti reddituali aggiornati per pensioni sociali, assegni sociali e prestazioni per invalidi civili. In particolare, l’importo della pensione di invalidità civile (per invalidi civili in misura pari al 100%) e dell’assegno di assistenza per invalidi civili parziali sale a 336 euro mensili, con un limite di reddito annuo pari a:
- 19.772,50 euro per la pensione di invalidità civile;
- 5.771,35 euro per l’assegno di assistenza per invalidi civili parziali.
Indennità di accompagnamento
L’assegno di accompagnamento è ugualmente incrementato per il 2025 e risulta pari a 542,02 euro mensili. Nessun limite di reddito è previsto per il diritto all’accompagno.
Assegno sociale
L’assegno sociale sale a 538,69 euro mensili, mentre l’assegno sociale sostitutivo per invalidi civili risulta pari a 438,71 euro al mese. Salgono, di conseguenza, i limiti di reddito per le due prestazioni:
- 7.002,97 euro: limite di reddito personale per il diritto all’assegno sociale;
- 14.005,94 euro: limite di reddito coniugale per l’assegno sociale;
- 5.703,23 euro: limite di reddito personale per l’assegno sociale sostitutivo;
- 12.706,20 euro: limite di reddito coniugale per l’assegno sociale sostitutivo.
Soglie minime per l’accesso alle pensioni nel contributivo
Conseguentemente all’aumento dell’assegno sociale, salgono anche le soglie minime di importo per l’accesso sia alla pensione anticipata contributiva a 64 anni (articolo 24 comma 11DL 201/2011), che alla pensione di vecchiaia ordinaria (è previsto il rispetto dell’importo soglia, per quest’ultima pensione, solo per coloro che non hanno contributi ante 1996 o che risultano da ultimo iscritti alla gestione Separata).
In particolare, per la pensione anticipata contributiva:
- la soglia pari a 3 volte l’assegno sociale sale a 1616,07 euro mensili;
- la soglia pari a 2,8 volte l’assegno sociale (per le donne con 1 figlio) sale a 1.508,33 euro al mese;
- la soglia pari a 2,6 volte l’assegno sociale (per le donne con + figli) sale a 1.400,59 euro mensili.
Per concerne la pensione di vecchiaia a 67 anni, la soglia minima è pari all’assegno sociale, quindi per il 2025 sale a 538,60 euro mensili.
Rivalutazione delle pensioni privilegiate e maggiorazioni sociali: incremento al milione
Le indennità accessorie alle pensioni privilegiate dei dipendenti pubblici sono rivalutate del +4,49%.
Le maggiorazioni sociali sulle pensioni e assegni assistenziali vengono incrementate di 8 euro mensili e di 104 euro annui per quanto concerne il limite di reddito.
Nello specifico, con il cd. Incremento al milione (incremento della maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, assegni sociali e pensioni d’invalidità civile), pensioni, assegni sociali e pensioni per invalidità civile possono arrivare sino a un massimo mensile di 747,84 euro.
I limiti di reddito per l’incremento al milione, per la generalità delle prestazioni previdenziali, le prestazioni d’invalidità civile e gli assegni sociali, sono pari a 9.721,92 euro (reddito personale) e 16.724,89 euro (reddito coniugale).
Nel dettaglio:
- l’incremento al milione per la generalità delle pensioni è passato da 136,44 a 144,44 euro mensili;
- l’incremento al milione dell’assegno sociale è passato da 200,64 a 209,15 euro mensili,
- l’incremento al milione dell’invalidità civile è aumentato da 403,84 a 411,84 euro al mese.
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