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Dal 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è iscritto d’ufficio, per il tramite dell’INPS, sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione. All’atto dell’iscrizione, l’INPS trasmette piattaforma SIISL verifica i dati di contatto tramite l’invio di una comunicazione e-mail o messaggio SMS, con richiesta di conferma della ricezione da parte dei destinatari. Entro 15 giorni dalla ricezione del messaggio o email e decorrenti dalla data in cui inizia la fruizione della NASpI o della DIS-COLL, il beneficiario dell’indennità è tenuto ad accedere alla piattaforma SIISL al fine di procedere alla compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e alla relativa sottoscrizione, dei dati utili a integrare il curriculum vitae e delle informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’Impiego. In caso di mancato adempimento nei termini sopra descritti, i percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono dalla piattaforma SIISL una ulteriore comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro per l’Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività lavorative, aggiornamenti o riqualificazioni professionali come richiesto dalla legge. Diversamente, il Centro per l’Impiego segnala al SIISL la mancata presentazione da parte del percettore di NASPI o DIS-COLL senza giustificato motivo e, per il seguito dell’attività del beneficiario durante il periodo di fruizione NASPI, le sanzioni previste dall’articolo 21, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2015, ossia:
  • la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
  • la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.